Detrazioni fiscali immobiliari

DETRAZIONI FISCALI IN AMBITO IMMOBILIARE

 

DETRAZIONI PER ONERI E INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUO PRIMA CASA

Contenuto

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori del mutuo garantito da ipoteca contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4000 euro.

Precisazioni

1) Gli oneri detraibili comprendono sia l'onorario del notaio sia le spese che il notaio ha sostenuto per conto del cliente quali, ad esempio, le spese per ispezioni ipotecarie e catastali. La detrazione è sempre limitata ai costi notarili inerenti al solo atto di mutuo.

2) La facoltà di detrarre le spese notarili è limitata all'ipotesi del mutuo destinato a far acquisire un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto.

3) Per abitazione principale si intende quella in cui il contribunete dimora abitualmente.

4) In caso di mutuo cointestato la detrazione spetta a ciascuno dei mutuatari in misura proporzionale alla suddivisione del finanziamento.

5) La complessiva detrazione, comprensiva di interessi passivi e oneri accessori, non può superare il tetto massimo di 4000 euro. Tra gli oneri accessori rientrano anche l'imposta sostitutiva sul capitale prestato, le spese di istruttoria e le spese relative alla perizia tecnica.

6) La detrazione può riguardare anche le i costi dell'eventuale mediazione immobiliare per l'acquisto di un'abitazione principale fino all'importo massimo di 190 euro (19% su 1000 euro).

7) al commercialista bisognerà portare le fatture, del notaio e del mediatore, oltre agli atti di mutuo e di acquisto dell'abitazione.

 

DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Contenuto

Le spese relative agli interventi previsti dall'art. 16-bis, comma 1, del T.U.I.R., purchè adeguatamente documentate, sono detraibili dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo non superiore ai 96.000, per ciascuna unità immobiliare.

La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019.

Le detrazioni vanno ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

Interventi per i quali è ammessa la detrazione

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale

- Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute, e sulle loro pertinenze;

- interventi per ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi qualora sia dichiarato lo stato di emergenza;

- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

- interventi relativi alla eliminazione di barriere architettoniche;

- interventi volti alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici o al contenimento dell'inquinamento acustico;

- interventi volti alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;

- interventi di bonifica amianto;

- interventi volti all'adozione di misure antisismiche

Modalità per la detrazione

1) Pagamento: effettuato con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, da integrare con il riferimento al beneficio della detrazione fiscale ex art. 16-bis T.U.I.R. D.p.R. 917/1986; indicazione del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento nonchè del codice fiscale o partita I.V.A. del beneficiario del pagamento;

N.B. Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 afferma che qualora il bonifico non sia stato compilato i modo tale da consentire alle banche di adempire all'obbligo di ritenuta è necessario, per godere delle detrazioni, che il beneficiario dell'accredito attesti con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

 

2) Indicazioni nella dichiarazione dei redditi: dati catastali identificativi dell'immobile.

 

DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Contenuto

Le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, purchè adeguatamente documentate, sono detraibili dall'imposta lorda.

Per interventi aventi a oggetto l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, la detrazione è ammessa su un valore massimo di 60.000 euro, su spese sostenute tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019.

Per interventi finalizzati all'acquisto e alla posa in opera di micro-cogeneratori, purchè in sostituzione di impianti esistenti e sempre che le spese siano sostenute nel 2019, le detrazioni spettano fino a un valore massimo di euro 100.000.

La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute e viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

DETRAZIONI PER ACQUISTO POSTI AUTO O AUTORIMESSE PERTINENZIALI A IMMOBILI RESIDENZIALI

Contenuto

Le spese relative al costo di realizzazione delle autorimesse fino al 50% da ripartire in 10 rate annuali di pari importo purchè sussistano le seguenti condizioni:

1) attestazione scritta del venditore da cui risulti l'importo delle spese sostenute, il riferimento che l'attestazione viene rilasciata ai fini della detrazione IRPEF, l'identificazione catastale dell'autorimessa;

2) pagamento effettuato tramite bonifico dal quale risulti la causale del versamento (da integrare con il riferimento al beneficio della detrazione ex TUIR).

N.B. In mancanza del pagamento tramite bonifico si può comunque richiedere la detrazione (Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016) purchè, oltre alla certificazione circa il costo di realizzo del box, il venditore attesti, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa.

3) il rapporto pertinenziale tra box e unità abitativa risulti espressamente dall'atto notarile.