AGEVOLAZIONI PER ATTI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE
Fonte
Art. 17 D.lgs. 28/2010
Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014
Requisiti
L'Agevolazione si applica a tutti quegli atti, anche traslativi, esecutivi di accordi in mediazione ex art. 3 D.lgs 28/20100.
Contenuto dell'Agevolazione
IMPOSTA IPOTECARIA ESENTE
IMPOSTA CATASTALE ESENTE
TASSA TRASCRIZIONALE ESENTE
BOLLO ESENTE
In quanto la norma prevede che gli atti relativi a procedimenti di mediazione siano esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
IMPOSTA DI REGISTRO è esente entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti è dovuta solo per la parte di base imponibile eccedente tale importo.
Es: Se in esecuzione di un accordo di mediazione ex art. 3 D.lgs 28/20100 Tizio, Caio e Sempronio stipulano un contratto di divisione avente ad oggetto una massa comune del valore 150.000 euro, allora l'atto di divisione sarà esente da Imposta di bollo, tassa archivio, Imposta ipotecarie e catastale (secondo gli orientamenti più recenti) e sarà soggetto solo all'imposta di registro con l'aliquota del 1% (ex art. 3 Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R.) sul valore di 100.000.