Credito d'imposta per riacquisto prima casa

Requisiti

Una persona fisica può utilizzare il credito d'imposta quando:

1) ha acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa;

2) non è decaduta dall'agevolazione;

3) riacquista una "nuova prima casa" entro un anno dalla vendita (o trasferimento a qualsiasi titolo) della "vecchia prima casa" o, se quest'ultima non è già stata venduta, si impegna a venderla entro un anno dall'acquisto della "nuova prima casa", a pena di decadenza;

4) l'acquisto della "nuova prima casa" è soggetto all'imposta di registro e non all' iva.

N.B. L'acquisto è soggetto all'iva solo quando si compra dal costruttore entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori ovvero quando il costruttore esercita l'opzione iva.

 

Es. 1:

Tizio acquista una prima casa il 01/01/2012.

Tizio vende la suddetta prima casa il 18/12/2016.

Tizio riacquista una prima casa (con atto soggetto a imposta di registro) il 26/07/2017.

Tizio, in tale atto, potrà avvalersi del credito d'imposta.

 

Es. 2:

Tizio acquista una prima casa il 01/01/2012.

Tizio acquista una "nuova prima casa" (con atto soggetto imposta di registro) il 18/12/2016, impegnandosi, in tale atto, a rivendere la "vecchia prima casa" entro il 18/12/2017.

 

Ammontare del credito

Il credito d'imposta è pari all'imposta (iva o registro) pagata all'acquisto della "vecchia prima casa", fino a concorrenza dell'imposta di registro dovuta per l'acquisto della "nuova prima casa".

 

Es. 1:

Imposta di registro (o iva) pagata all'acquisto della "vecchia prima casa" euro 2.000.

Imposta di registro che sarebbe dovuta per l'acquisto della "nuova prima casa" euro 3.000.

Il credito d'imposta è pari a euro 2.000.

L'imposta che dovrà essere effettivamente pagata sarà di euro 1.000.

 

Es. 2:

Imposta di registro (o iva) pagata all'acquisto della "vecchia prima casa" euro 3.000.

Imposta di registro che sarebbe dovuta all'atto di acquisto della "nuova prima casa" euro 2.000.

Il credito d'imposta è pari a euro 2.000.

Non dovrà essere pagata alcuna imposta di registro.

 

N.B. Se l'acquisto della "nuova prima casa" fosse soggetto a iva, il credito d'imposta non potrà essere utilizzato nell'atto, ma solamente nella successiva dichiarazione dei redditi.