Agevolazione proprietà in comunità montana

Fonte normativa

Art. 9 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

 

Requisiti

OGGETTIVI:

1) Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà/nuda proprietà;

2) avente a oggetto terreni agricoli (fondi rustici) e relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti situati

- o ad un altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare,

- o compresi nell'elenco dei terreni montani compilato dalla commissione censuaria centrale,

- o rientranti in un comprensorio di bonifica montana;

3) trasferimenti effettuati a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate.

N.B. L'agevolazione è estesa all'acquisto di fabbricati rurali pertinenziali, anche non situati sul fondo, qualora l'immobile acquistato sia funzionalmente posto al servizio della coltivazione dei terreni (art. 1, Legge 6 agosto 1954, n. 604).

SOGGETTIVI

1)  A favore di Coltivatori diretti o società agricole aventi i requisiti di coltivatore diretto o cooperative agricole,

2) iscritti alla relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Contenuto dell'Agevolazione

IMPOSTA DI REGISTRO fissa a 200 euro

IMPOSTA IPOTECARIA  fissa a 200 euro

IMPOSTA CATASTALE ESENTE

TASSA TRASCRIZIONALE 90 euro

BOLLO esente

 

Decadenza

Si decade dall'agevolazione se il proprietario del terreno non osserva gli obblighi derivanti da vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.