Agevolazione piccola proprietà contadina

Fonte normativa

Art. 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, aggiunto alla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, in vigore dal 28 febbraio 2010.

 

Requisiti

OGGETTIVI:

1) Trasferimento a titolo oneroso

2) Avente a oggetto terreni agricoli e relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti

N.B. L'agevolazione è estesa all'acquisto di fabbricati rurali pertinenziali, anche non situati sul fondo, qualora l'immobile acquistato sia funzionalmente posto al servizio della coltivazione dei terreni (art. 1, Legge 6 agosto 1954, n. 604)

SOGGETTIVI:

1)  A favore di Coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali

2) Iscritti alla relativa gestione previdenziale e assistenziale

N.B. L'agevolazione opera anche quando acquista una società il cui statuto prevede quale oggetto l'esercizio esclusivo di attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e il socio/amministratore ha la qualifica di coltivatore diretto che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra.

N.B. L'Agevolazione spetta anche alle società agricole qualificabili IAP se il soggetto qualificante è iscritto all'apposita gestione previdenziale.

 ACCERTAMENTO REQUISITI

E' richiesto il Certificato attestante la qualifica di Iap in caso di imprenditore agricolo professionale.

N.B. se in possesso: si esibiscono certificato IAP e certificato d'iscrizione all'INPS. Se non ancora in possesso: si esibiscono istanza di riconoscimento della qualifica IAP da presentare alla Regione e certificato d'iscrizione provvisoria all'INPS.

Contenuto dell'Agevolazione

IMPOSTA DI REGISTRO  fissa a 200 euro

IMPOSTA IPOTECARIA  fissa a 200 euro

IMPOSTA CATASTALE  aliquota dell'1%

TASSA TRASCRIZIONALE 90 euro

BOLLO esente

 

Decadenza

Si decade dall'agevolazione se, prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto, i predetti soggetti alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli o condurli direttamente.